Principi generali
1 - La deontologia
dei consulenti del lavoro è l'insieme dei principi e delle regole
etiche e comportamentali che ogni professionista, in quanto iscritto
nell’Albo professionale dei consulenti del lavoro, deve osservare
nell’esercizio della professione, in forma sia autonoma che
dipendente, per dare la migliore risposta alle aspettative della
società verso la professione medesima e a garanzia della fede
pubblica. Le presenti norme di deontologia professionale si
applicano a tutti i consulenti del lavoro nella loro attività, nei
loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. Nell'esercizio di
attività professionale all'estero, consentita dalle disposizioni in
vigore, il consulente del lavoro italiano è tenuto al rispetto delle
norme deontologiche dello Stato in cui opera. Il cittadino
comunitario o straniero, nell'esercizio dell'attività professionale
in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto al rispetto
delle norme deontologiche contenute nel presente testo. Le stesse
norme si applicano, in quanto compatibili, ai praticanti.
2 - Le norme
incluse nel presente Codice hanno carattere vincolante. Ogni azione
e omissione in contrasto con esse o comunque lesiva del decoro, del
prestigio o del corretto esercizio della professione di consulente
del lavoro, costituisce abuso o mancanza ed è punibile ai sensi di
quanto previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3 - In caso di
volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi
contenuti nel presente Codice deontologico gli organi disciplinari
applicano, nel rispetto delle norme procedurali contenute
nell’apposito Regolamento, sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo
conto delle circostanze soggettive e oggettive e della reiterazione
dei comportamenti anche omissivi. La responsabilità disciplinare è
personale. Nel caso di esercizio della professione in forma
associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto il
consulente del lavoro cui si riferiscono i fatti specifici commessi.
Valori professionali
4 - Compito del
consulente del lavoro è svolgere con probità e diligenza
l'assistenza e le prestazioni previste dalla legge in materia di
lavoro, previdenza, assistenza sociale, tributaria e quant’altro
previsto dalla legge istitutiva nonché le altre attività previste o
consentite dalla legge e le relative attività di consulenza.
5 - Costituisce
obiettivo primario della professione di consulente del lavoro, al
fine di assicurare alla collettività la migliore disciplina delle
relazioni di lavoro e delle attività connesse o comunque consentite
al consulente del lavoro, il costante rapporto, attraverso gli Enti
esponenziali di Categoria, con gli organi legislativi ed esecutivi
onde rappresentare le necessità del mondo del lavoro e delle
assicurazioni sociali.
Norme generali
6 - Nell'esercizio
dell'attività professionale il consulente del lavoro ha il dovere di
conservare la propria indipendenza, nonché di operare in modo che
l’attività professionale svolta, in forma autonoma o dipendente, sia
singolarmente sia nelle forme associative o societarie consentite
dalla legge, sia libera da condizionamenti o da interferenze di
soggetti pubblici o privati.
7 - Al consulente
del lavoro si richiedono probità, decoro e una regola di vita, anche
al di fuori dell’attività professionale, tale da non arrecare
discredito al prestigio della categoria professionale. Il consulente
del lavoro cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia
violato la legge penale è sottoposto a procedimento disciplinare,
salva e ferma restando l’autonoma valutazione sul fatto commesso.
8 - Il consulente
del lavoro deve svolgere i propri incarichi professionali con
lealtà, correttezza e fedeltà. Costituisce grave infrazione
disciplinare compiere consapevolmente atti contrari al legittimo
interesse del cliente.
9 - Il consulente
del lavoro deve adempiere i propri doveri professionali con la
diligenza richiesta dalla natura dell’attività prestata.
10 - E' dovere e,
sotto altro aspetto, diritto del consulente del lavoro mantenere il
segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni ricevute o
di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell’incarico
professionale anche dopo la sua cessazione. Il consulente del lavoro
è tenuto, altresì, a controllare che il dovere di riservatezza sia
rispettato dai propri dipendenti e collaboratori.
11 – E’ dovere del
consulente del lavoro curare la propria preparazione professionale
ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline
che formano la base cognitiva della professione con particolare
riferimento ai settori nei quali svolge l’attività. A tal fine
collabora e partecipa ai corsi di qualificazione e aggiornamento
promossi dall'Ordine o dalle Associazioni professionali per
assicurare un esercizio tecnicamente adeguato della professione
nell'ambito nazionale, nei Paesi dell’Unione Europea ed in quelli
extracomunitari. È altresì dovere del Consulente del Lavoro
promuovere e fare proprie le indicazioni provenienti dal Libro Verde
della Comunità Europea e dal progetto CSR-RC del Ministero del
Welfare in materia di etica e di responsabilità sociale nel contesto
in cui opera, realizzandone in primis i contenuti a livello della
propria struttura professionale. In particolare il Consulente del
Lavoro è tenuto a:
1. produrre un
miglioramento continuo dell’informazione all’interno dello Studio;
porre la massima attenzione all’equilibrio tra lavoro e tempo libero
per i propri collaboratori; garantire eguali possibilità di carriera
a tutti i collaboratori;
2. impegnarsi nello
sviluppo locale delle politiche attive del lavoro; contrastare il
fenomeno della disoccupazione promuovendo ed attuando in proprio,
per quanto possibile, prassi di assunzione che tengano conto delle
esigenze delle fasce deboli;
3. impegnarsi
affinchè la cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi
di lavoro sia sempre più radicata nella cultura generale delle
imprese; occuparsi per garantire nel proprio studio il massimo
livello di ergonomicità e sicurezza, anche al di là degli
adempimenti di legge;
4. adoperarsi per
lo sviluppo di una cultura di rispetto dell’ambiente, promuovendo ed
adottando modelli di comportamento consoni ad un corretto impatto
ambientale.
12 - Il
consulente del lavoro non deve accettare o proseguire in incarichi
quando sia consapevole di non potervi adempiere adeguatamente.
13 - Al consulente
del lavoro è consentita l’attuazione di qualsiasi forma di
pubblicità esclusivamente rivolta alla corretta informazione al
pubblico del titolo professionale e dell’eventuale specializzazione,
nonché dell’ubicazione dello studio. Per le attività
specificatamente autorizzate dal D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276
all’articolo 6 commi 4 e 5 nonché all’articolo 4 comma 6, è prevista
la deroga al comma 1 del presente articolo con conseguente
possibilità, da parte dei Consulenti del Lavoro per i quali sia in
vigore la delega ad adoperare in nome e per conto della Fondazione
Consulenti per il Lavoro, di realizzare forme di pubblicità secondo
le indicazioni fornite dalla predetta Fondazione. L'informazione può
essere data attraverso i diversi mezzi di comunicazione comprese le
reti telematiche anche a diffusione internazionale. E’ comunque
vietato accettare o favorire forme di pubblicità da parte di
associazioni, enti, organizzazioni, aziende, sindacati o altri
soggetti. Il Consiglio Nazionale può, con propria deliberazione,
dettare ulteriori disposizioni in materia, anche in relazione alla
evoluzione dei mezzi di comunicazione.
14 – L’esercizio
dell'attività professionale deve avvenire con l’espressa indicazione
del titolo professionale di consulente del lavoro. Costituiscono
illecito disciplinare l'uso di un titolo di studio o professionale
non posseduto e lo svolgimento dell’attività durante il periodo di
sospensione.
15 - Il consulente
del lavoro deve collaborare fattivamente con il Consiglio
Provinciale dell’Ordine provvedendo a segnalare allo stesso ogni
caso di abusivismo di cui venga a conoscenza.
16 - Il consulente
del lavoro che ricopre, o ha ricoperto, funzioni pubbliche,
sindacali o istituzionali di categoria, non deve avvalersi di tali
posizioni per procurarsi clientela a danno dei colleghi od altri
indebiti vantaggi, né proporsi in veste professionalmente diversa da
quella dei colleghi.
17 - Il consulente
del lavoro è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i
contributi dovuti agli Organi professionali e all'Ente
previdenziale.
Rapporto con la clientela
18 - Il consulente
del lavoro deve adoprarsi affinché l’incarico gli sia conferito per
iscritto.
19 - Il rapporto
con il cliente ha natura fiduciaria. Il consulente del lavoro deve
astenersi dall’accettare incarichi che possano determinare conflitto
di interessi con altro assistito. Il consulente del lavoro deve
illustrare al cliente i problemi tecnici essenziali consigliandolo
sulle decisioni da prendere. E’ tenuto, altresì, ad informarlo sullo
svolgimento dell’incarico quando sia opportuno o quando il cliente
lo richieda. Costituisce violazione dei doveri professionali il
mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti
all’incarico quando derivi da errore non scusabile o da rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita nonché la
mancata stipula di una adeguata polizza di responsabilità
professionale nell’ipotesi che il consulente del lavoro sia
convenuto dal cliente per danni.
20 - Il consulente
del lavoro deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dal proprio
cliente o per conto del medesimo e ha l'obbligo di sollecita
rendicontazione a prescindere da apposita richiesta in tal senso.
21 - Il consulente
del lavoro non deve proseguire l'incarico qualora i comportamenti e
le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne compromettano il
corretto e dignitoso svolgimento. Quando il consulente del lavoro
rinuncia all’incarico dovrà dare adeguato preavviso, tranne
l’ipotesi di giusta causa, informando il cliente degli atti che
devono essere adottati in via d’urgenza. All’atto della cessazione
del rapporto professionale il consulente del lavoro deve restituire
senza ritardo la documentazione ricevuta dal cliente o comunque
formata o acquisita nello svolgimento dell’incarico. E’ fatto
divieto, in ogni caso, di ritenzione di cose e documenti se non per
il tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti.
22 - Al momento del
conferimento dell’incarico, o comunque appena possibile, il
consulente del lavoro informa il cliente del compenso richiesto. E’
possibile pattuire, purché per iscritto, compensi forfettari per
prestazioni reiterate o continuative. In ogni caso il compenso, in
relazione alle misure minime e massime previste dalla tariffa
professionale, non può essere manifestamente sproporzionato in
relazione all’attività prestata, al risultato conseguito tale da
ledere il prestigio, il decoro e la dignità della professione e
l’interesse del cliente ad una prestazione professionalmente
adeguata ed equamente retribuita. Prima di agire per vie giudiziarie
nei confronti del cliente per ottenere il pagamento del compenso
professionale il consulente del lavoro deve rinunciare all’incarico.
Nel caso in cui il consulente del lavoro assista una parte in sede
di contenzioso, il compenso può essere richiesto alla controparte
solo se frutto di preventivo accordo tra le parti medesime e nei
casi previsti dalla legge.
Rapporti con gli Organismi di Categoria e con i Colleghi
23 - Il
comportamento del consulente del lavoro nei confronti dei colleghi
s'ispira al principio della solidarietà, in vista dell'obiettivo di
migliorare, mediante una attiva interazione tra di essi, il livello
della professione ed esaltare l’utilità sociale e la rilevanza
costituzionale delle attività specifiche della categoria.
24 - Il consulente
del lavoro collabora attivamente con gli Organismi istituzionali di
categoria per il perseguimento dei fini istituzionali, ne segue le
direttive, fornisce le informazioni e le notizie in ordine a fatti
che ne possano richiedere l’intervento e partecipa attivamente agli
incontri degli iscritti all'Ordine.
25 - Il consulente
del lavoro intrattiene con i colleghi rapporti professionali,
diretti o indiretti, in posizione di pari dignità, nel rispetto dei
principi di lealtà, correttezza e collaborazione ed evita, altresì,
di arrecare danno al singolo collega e discredito alla categoria.
Deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie volte ad un
qualificato approfondimento delle problematiche professionali e
contribuire, attraverso un rapporto attivo con i colleghi,
all'elevazione dell'immagine della professione.
26 – Nel caso di
assistenza in contenzioso il consulente del lavoro è tenuto a
rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del
collega che assiste la controparte. Egli non può mettersi in
contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro
consulente. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente
alla controparte; in tal caso copia deve essere inviata per
conoscenza al collega di controparte. Costituisce illecito
disciplinare il comportamento del consulente del lavoro che accetti
di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un
collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso. Il
consulente del lavoro non deve consegnare all'assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il
mandato professionale, consegnarla al professionista che gli
succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di
riservatezza.
27 - Il consulente
del lavoro deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua
condotta e su suoi presunti errori o incapacità. Il consulente del
lavoro prima di accettare incarichi professionali da clienti già
assistiti da un collega, dovrà informarlo della richiesta ricevuta.
L’acquisizione di clientela tramite metodi sleali, millanterie o
riduzione dei compensi in difformità a quanto previsto dal
precedente art. 22 costituisce illecito disciplinare. I consulenti
del lavoro che curino adempimenti, anche se in materie diverse, per
uno stesso cliente, dovranno collaborare in modo tale da non indurre
a confronti sul piano della qualità e della tempestività delle
prestazioni al fine di sostituirsi al collega.
28 - I consulenti
del lavoro devono evitare comportamenti che possano sfociare in
controversie con colleghi. Nell'eventualità della insorgenza di
queste, ne cerca la possibile composizione amichevole anche
ricorrendo agli organi istituzionali.
29 - In caso di
decesso o di sospensione disciplinare di un collega, il consulente
del lavoro chiamato temporaneamente a proseguirne le funzioni,
comunicata la propria accettazione al Consiglio Provinciale, offre
per tutto il tempo necessario la massima disponibilità e
collaborazione alla definizione delle pratiche dello studio. Analoga
disponibilità deve essere manifestata nei confronti del collega in
contingente grave e accertata difficoltà a svolgere la propria
attività professionale.
30 - Il consulente
del lavoro svolge con imparzialità eventuali incarichi arbitrali.
Non può assumere le funzioni di presidente del collegio arbitrale
quando abbia con una delle parti altro rapporto professionale. Se
nominato presidente deve informare le parti di eventuali rapporti
professionali con altri componenti del collegio arbitrale e deve
rinunciare all’incarico quando tale circostanza ne possa
compromettere anche sul piano dell’immagine l’imparzialità.
31 - Il consulente
del lavoro favorisce l'inserimento, negli studi professionali, dei
praticanti che lo richiedano. Il consulente del lavoro deve fornire
ai praticanti di studio un insegnamento adeguato, curandone
direttamente la preparazione e favorendone l'inserimento in un
futuro ruolo professionale.
Rapporti con Istituti, Enti ed Organizzazioni
32 - Nei rapporti
con i rappresentanti della pubblica amministrazione, degli enti e di
tutti gli organismi o organi con cui viene a contatto per motivi
professionali, il consulente del lavoro deve comportarsi con dignità
e chiarezza, nel rispetto delle reciproche funzioni ed attribuzioni.
Egli non deve in nessun caso assumere o subire atteggiamenti che
siano lesivi del proprio decoro. Verificandosi tali situazioni è
tenuto a riferire al Consiglio Provinciale per le conseguenziali
iniziative.
33 - Il consulente
del lavoro, che si trovi in rapporto di parentela, di amicizia o di
familiarità con le persone di cui al precedente art. 32 in nessun
caso può avvalersi di tale situazione al fine di trarre vantaggi. La
violazione costituisce grave compromissione della dignità
professionale.
34 - Il consulente
del lavoro che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi della categoria
deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed
iniziative non consone alla dignità delle funzioni e dei rispettivi
ruoli. Il consulente del lavoro chiamato a far parte di tali organi
rappresentativi deve adempiere l'incarico con diligenza,
imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.
35 - Il consulente
del lavoro nei confronti dei sindacati dei lavoratori e delle
associazioni dei datori di lavoro è tenuto, compatibilmente con il
proprio mandato professionale, ad un rapporto ispirato alla corretta
applicazione delle norme contrattuali e legislative ed alla
risoluzione, anche in sede conciliativa, delle controversie.
Rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali
36 - Il consulente
del lavoro agisce con la massima disponibilità e reciprocità
d'intenti nei rapporti con gli iscritti ad altri Ordini
professionali, onde contribuire con il proprio apporto di cultura ed
esperienza al raggiungimento dell'interesse comune nell'ambito dei
valori professionali che gli sono propri. Opera altresì per la
tutela delle proprie competenze professionali ed il rispetto di
quelle riservate agli altri Ordini professionali, per salvaguardare
i legittimi interessi dei clienti.
37 - Nei rapporti
con gli iscritti ad altri Ordini professionali il consulente del
lavoro osserva, in quanto compatibili sul piano della reciprocità,
le norme del presente Codice.
38 - Il consulente
del lavoro favorisce ogni forma di collaborazione con gli iscritti
ad altri Ordini professionali nella realizzazione di tutte le
attività volte all'aggiornamento professionale ed alla repressione
del fenomeno dell'abusivismo.