|
A seguito di maturata
esperienza e professionalità nell'ambito della consulenza del lavoro
fino ad ora rivolta prevalentemente al settore privato, proponiamo la
nostra collaborazione a supporto degli enti locali in occasione degli
adempimenti relativi agli appalti pubblici laddove si richiedano
specifiche competenze riferite al rapporto di lavoro subordinato al
fine di ottemperare alle disposizioni di legge così come modificate
dal comma 909 dell'articolo unico della L. 296/2007 (Legge Finanziaria
2007).
In particolare
l'assistenza offerta è strutturata come di seguito:
-
consulenza preliminare
nella fase di determinazione della base d'asta e delle voci che la
compongono;
-
identificazione ed
analisi delle offerte anormalmente basse ai sensi del D. Lgs.
157/1995;
-
valutazione delle
giustificazioni rese dalle i.a. in merito alle anomalie riscontrate;
-
controllo del rispetto
dei minimi legali ai sensi della L. 327/2000;
-
relazione statistica
conclusiva.
L. 296/2007 Art. 1 Comma
909.
Al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 86, dopo il comma 3, e` inserito il seguente:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali.In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro e` determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione";
...
D.Lgs. n. 157/1995
Art. 25:
Offerte anormalmente basse.
-
Qualora talune
offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle,
chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi
costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo
conto di tutte le spiegazioni ricevute.
-
L'amministrazione
aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni
riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le
soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio,
oppure l'originalità del servizio stesso, con l'esclusione,
peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori
minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.
-
Sono assoggettate
alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano
una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener
conto delle offerte in aumento.
-
Nella verifica delle
offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli
oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione
dell'art. 23, comma 3.
Legge 7 novembre
2000, n. 327 Art. 1: Valutazione dei costi del lavoro e della
sicurezza nelle gare di appalto.
-
Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi
previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio
e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima
applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del
lavoro.
-
In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.
-
Nella valutazione
dell’anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non
disciplinati dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori
sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza,
che devono essere specificamente indicati e risultare congrui
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
-
Sono considerate
anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui
ai commi 1, 2 e 3.
-
Nell’ambito dei
requisiti per la qualificazione di cui all’articolo
8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, devono essere considerate anche le
informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente
all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
|