Studio ERBETTA

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PER GLI ENTI LOCALI

 

A seguito di maturata esperienza e professionalità nell'ambito della consulenza del lavoro fino ad ora rivolta prevalentemente al settore privato, proponiamo la nostra collaborazione a supporto degli enti locali in occasione degli adempimenti relativi agli appalti pubblici laddove si richiedano specifiche competenze riferite al rapporto di lavoro subordinato al fine di ottemperare alle disposizioni di legge così come modificate dal comma 909 dell'articolo unico della L. 296/2007 (Legge Finanziaria 2007).

In particolare l'assistenza offerta è strutturata come di seguito:

  • consulenza preliminare nella fase di determinazione della base d'asta e delle voci che la compongono;

  • identificazione ed analisi delle offerte anormalmente basse ai sensi del D. Lgs. 157/1995;

  • valutazione delle giustificazioni rese dalle i.a. in merito alle anomalie riscontrate;

  • controllo del rispetto dei minimi legali ai sensi della L. 327/2000;

  • relazione statistica conclusiva.

 

L. 296/2007 Art. 1 Comma 909.

Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 86, dopo il comma 3, e` inserito il seguente:

"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e` determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione"; ...

 

D.Lgs. n. 157/1995 Art. 25: Offerte anormalmente basse.

  1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

  2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.

  3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

  4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3.

 

Legge 7 novembre 2000, n. 327 Art. 1:  Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

  1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

  2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

  3. Nella valutazione dell’anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n.  109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

  4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.

  5. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

 

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