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Considerato che:
- l’attività del Consulente del
Lavoro riveste un ruolo di grande rilievo etico – sociale nel contesto
dei rapporti tra Stato e cittadino;
- i continui cambiamenti dello
scenario normativo impongono un costante impegno nell’aggiornamento e
perfezionamento delle proprie competenze professionali al fine di
soddisfare al meglio le esigenze dei clienti;
- l’Ordine, per sua finalità
istituzionale, è garante del pieno rispetto delle norme deontologiche
a tutela della fiducia che la collettività ripone nelle qualità
etico-professionali dei Consulenti del Lavoro;
- la formazione professionale
continua, oltre ad essere un dovere per tutti gli iscritti sancito
dall’art. 11 del Codice deontologico, è anche un diritto del
Consulente del Lavoro in quanto la legge istitutiva dell’ordinamento
professionale assegna al Consiglio Provinciale dell’Ordine l’obbligo
di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello
svolgimento dell’attività professionale (art. 14, lett. i), L.
12/1979);
- il Consiglio Nazionale, ai
sensi dell’articolo 23, lettera e) della legge 12/1979, "coordina e
promuove le attività dei Consigli Provinciali per favorire le
iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli
iscritti nello svolgimento della professione";
- norme di diritto
internazionale annettono importanza alla formazione continua dei
liberi professionisti;
- anche il codice di deontologia
approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 30 e 31 marzo 2000
riconosce il dovere dell’iscritto alla partecipazione a momenti
continui di aggiornamento professionale;
- il Consiglio Nazionale già nel
corso del terzo Congresso Nazionale di Categoria tenutosi in Sorrento
nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1999 ha proposto all’opinione pubblica e
agli iscritti tutti la necessità di una Qualità nella Professione che
si estrinsechi nell’esercizio abituale della stessa, nella formazione
continua e nel rispetto delle norme di deontologia quale ulteriore
status dell’iscritto rispetto ai requisiti posseduti all’atto
dell’iscrizione nell’Ordine;
- spetta, pertanto, ai Consigli
Provinciali la legittimazione a verificare quanto innanzi.
Conseguentemente, per l’espletamento di incarichi a CTU, componenti di
commissioni presso Enti e/o organi pubblici oppure di collegi
arbitrali o altri per i quali viene chiesto parere ai Consigli
Provinciali competenti, verrà rilasciato il relativo nulla osta a
condizione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo della Formazione
Continua;
- l’Assemblea dei Consigli
Provinciali riunitasi a Roma il 31 gennaio e 1° febbraio 2002 ha
promosso l’adozione di modifiche evolutive del Regolamento approvato
il 29 novembre 2000, ritenendo la formazione continua una
imprescindibile esigenza per una corretta attività professionale:
D E L I B E R A
IL REGOLAMENTO DELLA
FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L’ESERCIZIO IN
QUALITA’ DELLA PROFESSIONE CON LE MODIFICHE APPORTATE
A) Soggetti interessati.
I Consulenti del Lavoro hanno il dovere
di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e
giuridiche necessarie a garantire le aspettative dei cittadini e delle
istituzioni.
Il presente regolamento, conformemente
ai compiti ed alle attribuzioni che la legge istitutiva riconosce al
Consiglio Nazionale ed ai Consigli Provinciali ed in aderenza con gli
universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico,
individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti
coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le
proprie conoscenze a garanzia del corretto esercizio della
professione.
I Consulenti del Lavoro, che in
ottemperanza alle successive disposizioni, avranno effettivamente
seguito l’intero percorso formativo, potranno richiedere il rilascio
della prevista attestazione di adempimento dell’obbligo di formazione
continua.
B) Contenuto della formazione
professionale continua.
La formazione continua deve riguardare
le materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro sulle
quali vertono, attualmente, le prove d’esame per l’accesso alla
professione:
1. diritto del lavoro;
legislazione sociale;
diritto tributario;
elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5. nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio;
6. altre comunque funzionali
all’esercizio della professione.
C) Attività che costituiscono
formazione professionale continua.
Costituiscono attività di formazione
professionale continua:
1. la partecipazione a corsi di
formazione, master e/o seminari, nella misura di un credito per ogni
ora di formazione risultante dall’attestato rilasciato dall’Ente
formatore, purché si tratti di materie riconducibili al punto B) del
presente Regolamento;
la partecipazione a convegni di
aggiornamento di durata minima di 3 ore, nella misura di quattro
crediti per ogni evento, risultante da attestato di partecipazione
rilasciato dall’Ente organizzatore.
L’iter formativo può, inoltre, essere assolto con l’espletamento di
attività comunque collegate alla cultura professionale quali ad
esempio:
a) la docenza in corsi di
formazione, nelle materie di cui al punto B), nella misura di due
crediti per ciascuna ora di docenza risultante da apposita
attestazione;
b) l’attività di relatore in
convegni, nella misura di cinque crediti per ogni evento;
c) la redazione e pubblicazione di
libri nelle materie di cui al punto B), nella misura di dieci crediti
per ciascun libro pubblicato;
d) la redazione di articoli su
riviste specializzate nelle materie di cui al punto B), nella misura
di un credito per ciascun articolo pubblicato;
e) la risposta a quesiti per gli
organismi della Categoria o per organizzazioni e centri studi esterni,
purché inerenti alle materie di cui al punto B), nella misura di un
credito per ogni quesito, comprovata da idonea documentazione;
f) il superamento di esami
universitari (laurea triennale o specialistica) nelle materie di cui
al punto B), presso Università statali o private riconosciute, nella
misura di sette crediti per ciascun esame superato risultante da
apposita documentazione rilasciata dall’Università;
g) la partecipazione ai lavori di
organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro,
commissioni di studio, in Italia o all’estero, purché dedicati
all’approfondimento degli aspetti tecnici delle materie di cui al
punto B), nella misura di due crediti per ciascuna riunione,
risultante da apposita dichiarazione, con un massimo del 25% dei
crediti da maturare nel biennio;
h) le iniziative di formazione
organizzate da professionisti, che si siano costituiti in forma
associativa, senza scopo di lucro, al solo fine di adempiere per i
propri associati alla Formazione Continua Obbligatoria, nel rispetto
dei contenuti formativi e delle modalità previste ai punti precedenti
del regolamento. Per tali attività sono riconosciuti 2 crediti per
ogni evento formativo, con un massimo del 25% dei crediti da maturare
nel biennio.
D) Adempimenti per la formazione
professionale continua.
Fermo restando il dovere deontologico
dell’aggiornamento professionale, ogni iscritto all’Albo al fine di
adempiere al dovere di formazione professionale continua, deve
conseguire almeno 25 crediti formativi nel corso dell’anno civile,
scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti
alle proprie esigenze.
Il Consulente del Lavoro che a causa di
comprovato impedimento sia impossibilitato a svolgere attività di
formazione continua deve darne comunicazione scritta al proprio
Consiglio Provinciale entro 15 giorni.
A titolo esemplificativo, e non
esaustivo, si elencano alcuni casi d’impedimento:
· lunghi periodi di assenza
dall’Italia – superiori ai sei mesi nel corso dell’anno formativo –
per attività lavorative svolte all’estero;
impedimenti fisici o particolari
situazioni personali (quali malattia, gravidanza, gravi problemi
familiari, ecc.).
Il giudizio insindacabile sulla validità dell’evento impeditivo, ai
fini della esenzione dall’obbligo di formazione professionale
continua, spetta al Consiglio Provinciale, il quale dovrà esprimersi
in merito entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’impedimento.
Altri casi di riproporzionamento dei
crediti formativi annuali, per i quali è escluso l’obbligo della
comunicazione, interessano:
- il Consulente del Lavoro
che si iscrive o reiscrive all’Ordine in corso d’anno;
- il Consulente del
Lavoro impegnato in qualità di commissario d’esame per l’abilitazione
alla professione di Consulente del Lavoro, per la durata della intera
sessione.
D bis) Deroghe:
Consulenti del Lavoro iscritti ma non esercitanti l’attività
professionale.
L’iscrizione all’albo è
condizione per l’esercizio dell’attività professionale e non v’è
alcuna norma che stabilisca che il mancato esercizio dell’attività
professionale sia motivo di cancellazione dall’albo. L’iscritto può,
dunque, “legittimamente” non svolgere alcuna attività professionale
pur conservando lo “status” di professionista ed i suoi obblighi nei
confronti dell’Ordine professionale e dell’Ente Previdenziale.
Per non incorrere in sanzioni
disciplinari il Consulente del Lavoro dovrà dichiarare tale “status”
mediante autocertificazione da presentare annualmente entro il mese di
febbraio al proprio Consiglio Provinciale, il quale provvederà ad
annotare detta circostanza nel rispettivo albo.
E) Controllo dello svolgimento della formazione.
Entro il mese di febbraio di
ogni biennio il Consulente del Lavoro dovrà inviare al proprio
Consiglio Provinciale dell’Ordine una autocertificazione con
l’indicazione del numero dei crediti formativi conseguiti nel corso
del biennio precedente distinti per tipo di attività formativa come
specificato al punto C).
Qualora, invece, il Consulente del Lavoro intenda richiedere il
rilascio della certificazione dell’avvenuto svolgimento della
formazione continua, dovrà allegare alla domanda di cui al punto G) la
documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale
o copia conforme.
Il Consiglio Provinciale ha, comunque, la facoltà di richiedere la
documentazione per verificare l’assolvimento dell’obbligo di cui al
punto D), documentazione che dovrà essere esibita entro 30 giorni
dalla richiesta.
F) Attestazioni.
Il Consulente del Lavoro può
richiedere al Consiglio Provinciale l’attestazione del percorso
formativo completato nel biennio. In tal caso è tenuto a presentare
apposita domanda, corredata della documentazione prescritta.
Le pratiche per la richiesta dell’Attestazione del Percorso di
Formazione Continua debbono essere definite dal Consiglio Provinciale
entro 60 giorni dalla data del protocollo di arrivo della domanda e
della relativa documentazione.
Nel caso di rilievi da parte del Consiglio Provinciale per
incompletezza della domanda o della documentazione o per altre cause,
il termine di cui sopra deve essere considerato a partire dalla data
in cui il Consulente del Lavoro si è adeguato alle richieste
formulategli dal proprio Consiglio Provinciale.
La documentazione prodotta dal Consulente del Lavoro, dopo l’esame,
deve essere archiviata presso il Consiglio Provinciale che ha emesso
la Attestazione. In caso di trasferimento, la stessa dovrà essere
trasmessa al nuovo Consiglio Provinciale.
Il Presidente del Consiglio Provinciale, esaminate le domande e gli
atti e riconosciutane la validità e la legittimità, emette
l’Attestazione del Percorso di Formazione Continua, la sottoscrive e,
previa apposizione di un numero di protocollo progressivo, la
trascrive su specifico registro da istituire.
Delle domande ricevute e degli atti prodotti il Consiglio Provinciale
dovrà farne specifica menzione nei verbali delle prime sedute
Consiliari utili. Il rilascio dell’Attestazione del Percorso di
Formazione Continua sarà oggetto di apposita delibera. In caso di
mancato accoglimento, il diniego dovrà essere opportunamente motivato
e comunicato al richiedente.
In costanza di validità è consentito, su motivata richiesta, il
rilascio di un duplicato dell’Attestazione del Percorso di Formazione
Continua.
Il rilascio dell’Attestazione del Percorso di Formazione Continua è
sospeso nel caso in cui il Consulente del Lavoro sia incorso o incorra
in una sanzione disciplinare, prevista dalla Legge n. 12/1979.
G) Utilizzo del Logo
dell’Attestazione della Formazione Continua Obbligatoria.
Il Consulente del Lavoro che
abbia completato il percorso formativo ed abbia ottenuto
l’attestazione è autorizzato all’utilizzo del relativo Logo.
Il Logo della Formazione Continua Obbligatoria, preceduto da quello di
appartenenza all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dovrà essere
anteposto al nominativo del Consulente del Lavoro.
Ai Consigli provinciali sono
demandate le iniziative di divulgazione e di promozione dell’immagine
dei Consulenti del Lavoro nel territorio di loro competenza,
attraverso la diffusione dei principi ispiratori del "REGOLAMENTO
DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER
L’ESERCIZIO IN QUALITÀ DELLA PROFESSIONE", nonché del logo.
Per la pubblicità del Logo si rimanda alle norme contenute nel codice
di deontologia professionale.
I Consigli Provinciali hanno,
inoltre, l’obbligo di provvedere all’annotazione nell’Albo
Provinciale, a fianco del nominativo di ciascun iscritto,
dell’avvenuto adempimento della Formazione Continua Obbligatoria con
la seguente dicitura:
- formato;
- non formato.
H) Sanzioni.
A parziale deroga di quanto
previsto dall’art. 2 del Codice Deontologico, il Consulente del
Lavoro, che non ottemperi all’assolvimento dell’obbligo della
Formazione Continua Obbligatoria, è assoggettato alla sanzione del
biasimo con relativa annotazione nell’apposito albo provinciale della
mancata formazione.
Il Consiglio Provinciale,
prima di comminare tale sanzione, emetterà un provvedimento di
diffida, fissando un termine di 90 giorni per l’adempimento.
In caso di controversie, il
relativo ricorso dovrà essere inoltrato al Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ai sensi del Regolamento per la
Trattazione dei Ricorsi, approvato il 22 febbraio 1996 (delibera n.
83) e modificato il 28 settembre 2000 (delibera n. 38).
I ) Decorrenza.
Il presente Regolamento e le
Modalità Attuative così come modificati decorreranno dal 1° giugno
2004.
L) Norma transitoria
Verificata l’opportunità di
introdurre l’obbligo previsto dal presente regolamento in armonia con
le norme di legge in corso di approvazione e valutati i presumibili
effetti di queste disposizioni sull’attività dei Consigli Provinciali
e degli iscritti, si ritiene necessario differire l’applicazione del
regime sanzionatorio previsto al punto h) a far data dal 1° gennaio
2004.
In via transitoria sono
necessari:
- per l’anno 2004, n. 16
crediti formativi;
- per l’anno 2005, n. 20
crediti formativi;
- dal 2006 in poi, n. 25
crediti formativi.
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