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LA
LEGGE N. 12 DEL 11 GENNAIO 1979 |
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1.
Esercizio della
professione di consulente del lavoro
Tutti gli adempimenti
in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori
dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da
coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma
dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo
articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli
avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a
darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui
ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato
servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro
presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per
esercitare tale attività, il personale di cui al presente comma non
potrà essere iscritto all’albo della provincia dove ha prestato
servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo
di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell’apposita
abilitazione professionale, sono iscritte nell’albo di cui
all’articolo 8 della presente legge.
Le imprese
considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860,
nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono
affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a
servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a
mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette
associazioni.
Per lo
svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli
adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle
attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma
possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e
composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla
presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di
affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive
associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto
comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti
i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e
collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti
che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta
costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti
da uno o più soggetti di cui al primo comma.
Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un
comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria,
dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e
delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi
all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.
Art.
2.
Oggetto
dell’attività
I consulenti del
lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell’articolo 1,
svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti
previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale
dipendente.
Essi
inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono
competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia
affine, connessa e conseguente a quanto previsto dal comma precedente.
Ferma
restando la responsabilità personale del consulente, questi può
avvalersi esclusivamente dell’opera di propri dipendenti per
l’effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all’attività
professionale.
Art. 3.
Esame di abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro
Il
certificato di abilitazione all’esercizio della professione di
consulente del lavoro è rilasciato dall’ispettorato regionale del
lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di
Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali
composte, per ciascuna sessione:
a)
dal capo dell’ispettorato
regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario
da questi delegato, in qualità di presidente;
b)
da un professore ordinario di
materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;
c)
da un direttore di una sede
provinciale dell’INPS e da uno dell’INAIL della regione interessata;
d)
da tre consulenti del lavoro
designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20,
fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla
base delle designazioni degli stessi consigli provinciali.
Possono
essere ammesse all’esame di Stato le persone in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
siano cittadini italiani o
italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all’Italia
ovvero cittadini di Stati membri della Comunità economica europea
ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare
regime di reciprocità;
b)
abbiano conseguito il diploma
di maturità di scuola secondaria superiore secondo indirizzi
riconducibili all’area delle scienze sociali o di laurea in
giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze
politiche;
e)
abbiano compiuto presso lo
studio di un consulente del lavoro iscritto nell’albo o di uno dei
professionisti di cui al primo comma dell’articolo 1 almeno due anni
di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del
lavoro e della preyidenza sociale, da emanarsi entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente legge su proposta del Consiglio
nazionale di cui all’articolo 20.
Le
sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo
modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
del la previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio
di ogni anno, il decreto di cui al presente comma dovrà anche indicare
particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto d) del
secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque
prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del
lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.
Art. 4.
Incompatibilità
L’iscrizione nell’albo dei consulenti del lavoro non è consentita in
permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai
dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali
dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti
professionisti.
Art. 5.
Tenuta
di libri e documenti di lavoro
Per lo
svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2 della presente legge i
documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio
dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo
di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia
del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le
scritturazioni previste dall’articolo 20, primo comma, n. 2), del
testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Le norme del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti
il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del
libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente.
I datori
di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma
devono comunicare preventivamente al competente ispettorato del lavoro
le generalità del professionista al quale è stato affidato l’incarico,
nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti.
Il
consulente del lavoro ed i professionisti di cui all’articolo 1 che,
senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla
richiesta dell’ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a
ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro
possesso, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
200.000.
In caso di
recidiva, la misura della sanzione varia da L. 100.000 a L. 400.000.
Art. 6.
Obbligo del segreto professionale
Il
consulente del lavoro ha l’obbligo del segreto professionale. Nei suoi
confronti si applica l’articolo 351 del codice di procedura penale.
Art. 7.
Responsabilità del datore di lavoro
L’affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui
all’articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le
attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi
vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.
TITOLO
II
ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL
LAVORO E CONDIZIONE PER L’ISCRIZIONE
Art. 8.
Albo
dei consulenti del lavoro
E’
istituito in ogni provincia l’albo dei consulenti del lavoro.
Il
consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare
l’attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è
consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.
L’albo
deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
titolo di studio, la residenza e l’eventuale domicilio degli iscritti,
la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui
è in possesso l’iscritto.
L’albo è
compilato secondo l’ordine cronologico delle iscrizioni; la data di
iscrizione nell’albo stabilisce l’anzianità.
Art. 9.
Condizioni
per l’iscrizione nell’albo
L’iscrizione nell’albo
si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al
consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei
seguenti documenti:
a)
certificato di cittadinanza
italiana o documento attestante che l’interessato ha la cittadinanza
di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero
documento attestante che l’interessato è italiano appartenente a
territori non uniti politicamente all’Italia, oppure che è cittadino
di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime
di reciprocità;
b)
certificato autentico o
autenticato di abilitazione all’esercizio della professione rilasciato
dall’ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;
c)
certificato autentico o
autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
d)
certificato del casellario
giudiziario;
e)
certificato di buona condotta
morale e civile;
f)
certificato di godimento dei
diritti civili;
g)
ricevuta attestante il
versamento del contributo di iscrizione;
h)
due fotografie, di cui una
autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;
i)
certificato di residenza.
Gli ex
dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui
all’articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l’esame di
Stato, ai fini dell’iscrizione all’albo professionale, dovranno
presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente
articolo, l’attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di
ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.
Non
possono ottenere l’iscrizione coloro che hanno riportato condanna
penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione
dall’Albo, salvo quanto stabilito dall’articolo 38.
Il
consiglio provinciale, su relazione di un suo membro delibera in
ordine all’iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi
dalla data di presentazione della domanda.
Il rigetto
della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere
pronunciato solo dopo che l’interessato è stato invitato a comparire
davanti al consiglio provinciale.
Avverso il
provvedimento di reiezione della domanda l’interessato, entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di
ricorrere al Consiglio nazionale.
Qualora il
consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal
precedente terzo comma, l’interessato, entro trenta giorni, può
ricorrere al Consiglio nazionale.
Il
Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso
presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli
stessi.
Art. 10.
Cancellazione
dall’albo
Il
consiglio provinciale dispone la cancellazione dall’albo
dell’iscritto, d’ufficio o su richiesta del procuratore della
Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:
a)
quando sia venuto meno uno dei
requisiti di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera a), ovvero
quando si verifichi la perdita dei diritti civili;
b)
quando ricorra una delle cause
di incompatibilità di cui all’articolo 4.
Per i
provvedimenti di cancellazione dall’albo si osservano, in quanto
applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.
Il
consulente del lavoro può chiedere la reiscrizione nell’albo quando
sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il
consulente che viene reiscritto conserva la precedente anzianità,
dedotto il periodo di interruzione.
TITOLO III
CONSIGLI
PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Art. 11.
Composizione del consiglio provinciale
L’Albo
provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un consiglio
composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti
nell’albo a norma del successivo articolo 15.
Il
consiglio è composto di cinque membri effettivi se gli iscritti
nell’albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano
i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i
trecento.
Sono
eleggibili gli iscritti nell’albo che abbiano almeno tre anni di
anzianità di iscrizione.
I
componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti
sono rieleggibili.
Art. 12.
Cariche del consiglio provinciale
Il consiglio elegge
tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.
Art. 13.
Attribuzioni
del presidente del consiglio provinciale
Il
presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le
attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di
urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e
rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli
iscritti.
Art. 14
Attribuzioni
del consiglio provinciale
Il
consiglio provinciale:
a)
cura la tenuta dell’albo dei
consulenti della provincia, provvede tempestivamente agli adempimenti
relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da
eseguire nell’albo, dandone comunicazione all’ispettorato del lavoro
della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
b)
vigila per la tutela del titolo
professionale di consulente del lavoro;
c)
interviene, su concorde
richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra
gli iscritti nell’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;
d)
esprime parere al Consiglio
nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro
per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione e in
materia di liquidazione delle medesime;
e)
adotta i provvedimenti
disciplinari;
f)
designa i rappresentanti dei
consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di
carattere locale operanti nel territorio provinciale;
g)
delibera la convocazione
dell’assemblea;
h)
propone al consiglio nazionale
le misure del contributo per l’iscrizione all’albo e di quello da
corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di
eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
i)
cura il miglioramento e il
perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività
professionale.
Art. 15.
Elezione del consiglio provinciale
Il
consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell’albo, esclusi i
sospesi dall’esercizio della professione, con voto segreto e
personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato
a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti
fra i candidati nelle diverse liste.
Sono
eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A
sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa
sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella
graduatoria, che dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero
di voti nell’ambito delle rispettive liste.
Art. 16.
Riunioni consiliari. Decadenza dalla
carica di consigliere
Il consiglio
provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed
in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia
fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del
consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione
per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei
componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la
presenza di almeno un terzo di essi.
I
consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono
per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla
carica.
Art. 17.
Scioglimento o mancata costituzione del
Consiglio provinciale
Il
consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di
funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.
In caso di
scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni
sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro
novanta giorni, alla convocazione dell’assemblea per l’elezione del
consiglio.
Lo
scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
d’intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del
Consiglio nazionale dei consulenti.
Art. 18.
Assemblea
degli iscritti
L’assemblea degli iscritti nell’albo della provincia elegge il
consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti;
approva il conto preventivo e quello consuntivo.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per
l’approvazione dei conti.
Art. 19.
Collegio
dei revisori dei conti
Presso
ogni consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei
conti composto da tre membri eletti dall’assemblea degli iscritti, che
nominano al loro interno un presidente.
I revisori dei conti
durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.
Il
collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e
accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone
all’assemblea.
Art. 20.
Sede
e composizione del Consiglio nazionale
Il
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è
composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli
provinciali tra coloro che abbiano un’anzianità di almeno otto anni di
iscrizione nell’albo, con voto segreto e personale, con il sistema
delle liste concorrenti e con voto limitato a non più di due terzi dei
consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse
liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti.
A
sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa
sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella
graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero
di voti nell’ambito delle rispettive liste.
Ogni
consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di
consigliere nazionale.
A ciascun
consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti,
o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell’albo, ed un
delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i
duecento. La qualità di candidato è incompatibile con quella di
delegato.
I membri
del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Non si può
far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del
Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale
e del collegio dei revisori dei conti nazionale.
Art. 21.
Cariche
del Consiglio nazionale
Il
Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice
presidente, il segretario e il tesoriere.
Art. 22.
Collegio
dei revisori dei conti del Consiglio nazionale
Presso il
Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti
composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un
presidente, eletti dai consigli provinciali tra i consulenti del
lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto
segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto
limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, anche se
scelti fra i candidati nelle diverse liste.
I revisori
dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il
collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e
accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al
Consiglio nazionale.
Art. 23.
Attribuzioni
del Consiglio nazionale
Il
Consiglio nazionale:
a)
vigila sul regolare
funzionamento dei consigli provinciali
b)
propone al Ministro di grazia e
giustizia, su parere dei consigli provinciali, la misura delle
spettanze di cui alla lettera d) dell’articolo 14;
c)
determina, su proposta dei
consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire
le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h)
dell’articolo 14, nonché la quota necessaria per il funzionamento del
Consiglio nazionale;
d)
decide sui ricorsi relativi
alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli
interessati avverso l’operato, anche di carattere disciplinare, di
tali consigli;
e)
coordina e promuove le attività
dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al
miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento
della professione;
f)
studia e promuove ogni
opportuna iniziativa per l’attuazione di forme di previdenza ed
assistenza a favore degli iscritti;
g)
designa i rappresentanti dei
consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di
carattere nazionale.
La misura
delle spettanze di cui alla lettera b) del presente articolo è
stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 24.
Riunioni
consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere nazionale
Il
Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo
ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando
ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.
I
consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono
per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla
carica.
Art. 25.
Vigilanza
sul Consiglio nazionale
La
vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale d’intesa con il Ministro di grazia e
giustizia.
Il
Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di
funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.
In caso di
scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono
affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta
giorni ad indire le elezioni del Consiglio.
Lo
scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
TITOLO
IV
SANZIONI
DISCIPLINARI
Art. 26.
Responsabilità
disciplinare dei consulente del lavoro- Azione disciplinare
Il
consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze
nell’esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla
dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento
disciplinare.
Salvi i
casi di sospensione di diritto di cui all’articolo 29, primo comma, il
consiglio provinciale che custodisce l’albo in cui l’incolpato trovasi
iscritto inizia il procedimento disciplinare d’ufficio o su richiesta
del pubblico ministero presso il tribunale ovvero su richiesta
dell’interessato.
La
competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del
consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale della sede di
corte d’appello, ovvero, se egli appartiene a quest’ultimo, al
consiglio della sede di corte d’appello vicina determinata dal
Consiglio nazionale.
Art. 27.
Pene
disciplinari
Le pene
disciplinari, che il consiglio provinciale può applicare, sono:
1) la
censura;
2) la
sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non
superiore ai due anni;
3) la
radiazione.
Art. 28.
Censura
La censura
consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è
inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che
tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.
Art. 29.
Casi
di sospensione
Oltre i
casi di sospensione dall’esercizio professionale previsti nel codice
penale, importano di diritto la sospensione dall’esercizio della
professione:
a)
l’interdizione dai pubblici
uffici per una durata non superiore a tre anni;
b)
il ricovero in un manicomio
giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l’applicazione
di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall’art.
215, terzo comma, numero 1), 2) e 3) del codice penale;
c)
l’emissione di un mandato o di
un ordine di cattura;
d)
la morosità per oltre dodici
mesi del pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera
h) e 23, lettera c), della presente legge.
La
sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito
l’interessato qualora ne faccia richiesta.
Il
consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la
sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e
la dignità professionale.
Nei casi
previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la
durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il
consulente può tuttavia chiedere al consiglio provinciale la
cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.
Il
consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito
con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova
trasgressione.
Art. 30.
Casi
di radiazione
La
radiazione è pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia,
con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e
la dignità della professione.
Art. 31.
Radiazione di diritto
La
condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio
oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall’albo.
Importano
parimenti la radiazione di diritto:
1)
l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a
tre anni, o l’interdizione dall’esercizio della professione per una
uguale durata;
2) il
ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati dall’articolo 222,
comma secondo, del codice penale, e l’assegnazione ad una colonia
agricola o ad una casa di lavoro.
La
radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dal
consiglio provinciale, sentito l’interessato qualora ne faccia
richiesta.
Art. 32.
Rapporti
tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale
Il
consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale è
sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha
formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta
sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché
l’imputato non l’ha commesso.
Art. 33.
Istruttoria nel procedimento disciplinare
Fermo il
disposto dell’articolo 29, secondo comma, e quello dell’articolo 31,
ultimo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che
l’incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a
comparire dinanzi al consiglio provinciale con l’assegnazione di un
termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue
discolpe.
L’incolpato può farsi assistere da un difensore.
Art. 34.
Svolgimento
del procedimento disciplinare
Il
presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un
relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al
consiglio i fatti per cui si procede.
Il
consiglio, udito l’interessato ed esaminati le eventuali memorie o
documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in
caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole
all’incolpato.
Se
l’interessato non si presenta non fa pervenire alcuna memoria
difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua
assenza.
La
deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi della
decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è
pronunciato con la formula “non essere luogo a provvedimento
disciplinare”.
Art. 35.
Ricusazione
e astensione
I membri
del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono motivi, in
quanto applicabili, indicati dall’articolo 51 del codice di procedura
civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
Sull’astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale.
Se non è
disponibile il numero dei componenti del consiglio che è prescritto
per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio
provinciale costituito nella sede della corte d’appello viciniore. Se
i componenti che hanno chiesto l’astensione o sono stati ricusati
fanno parte di quest’ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al
consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito in
altra sede della corte d’appello più vicina.
Il
consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza
l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, si costituisce al
consiglio provinciale cui appartengono i componenti che hanno chiesto
di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli
atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 36.
Notificazione
delle deliberazioni
Le
deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni
all’interessato ed al pubblico Ministero presso il tribunale nel cui
circondario l’incolpato risiede nonché al procuratore generale presso
la corte d’appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e
della previdenza sociale.
Art. 37.
Ricorso
al Consiglio nazionale
Nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l’interessato
ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio
nazionale.
Il
Consiglio nazionale può sospendere l’efficacia del provvedimento,
riesamina integralmente i fatti e può anche infliggere al
professionista una pena disciplinare più grave.
Gli
effetti del ricorso sono limitati a coloro che l’hanno proposto.
Art. 38.
Riammissione
dei radiati
Il
consulente del lavoro radiato dall’albo può esservi riammesso purché
siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e se
questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la
radiazione, irreprensibile condotta.
Si
applicano le disposizioni dell’articolo 9.
Art. 39.
Prescrizione
dell’azione disciplinare
L’azione
disciplinare si prescrive in cinque anni.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 40.
Consulenti
già iscritti nell’albo
I
consulenti del lavoro già iscritti nell’albo al momento dell’entrata
in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o
reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del
certificato di abilitazione all’esercizio della professione.
Resta
fermo l’espletamento dell’esame già regolarmente fissato o in corso di
svolgimento presso gli ispettorati provinciali del lavoro alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento
dell’abilitazione da parte dei candidati che avranno superato le prove
di esame.
Art. 41.
Abrogazioni
Gli articoli 4 e 5
della legge 23 novembre 1939, n. 1815, il decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la legge 12 ottobre 1964, n. 1081 e
tutte e altre norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge di Stato.
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