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DECRETO 15 luglio 1992,
n.430
Regolamento recante approvazione delle
deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa
professionale della categoria.
IL MINISTRO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
ADOTTA
il seguente regolamento:
Sono approvate le deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno
1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che
stabiliscono la nuova tariffa professionale, allegata al presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
_________________________________________________
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL
LAVORO
Delibera n. 23 del 16 maggio 1991
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1981 del Ministero di
grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11
aprile 1981;
Viste le delibere consiliari n. 108 del 24 giugno 1988 e n. 111 del 20
ottobre 1988;
Vista la corrispondenza intercorsa con il Ministero di grazia e
giustizia e in particolare le lettere n. 1118 del 26 marzo 1991 del
Consiglio nazionale e la n. 7/68.6/2142 della Direzione generale degli
affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e
giustizia;
Considerata la necessità, ormai improcrastinabile, di aggiornare la
tariffa professionale in considerazione del fatto che la stessa risale
a dieci anni or sono;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che
qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale,
di approvare l'aggiornamento della tariffa professionale nel testo
composto da ventisei articoli, predisposto dal Centro studi ed
esaminato dalla apposita commissione, testo siglato dal Presidente e
dal segretario e acquisito agli atti quale parte integrante e
sostanziale del presente verbale; di dare atto che, parimenti a voti
unanimi sono approvati, previa lettura, i singoli articoli.
Parimenti a voti unanimi, considerata
l'urgenza, è approvata la immediata esecutività.
Roma, 16 maggio 1991
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'ultimo comma dell'art. 23 della
legge n 12/1979 (Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro) prevede che la misura delle spettanze dovute ai
consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della
professione e in materia di liquidazione delle medesime sia stabilita
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, previo parere dei
consigli provinciali.
Il comma 3 dell'art. 17 della legge
n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto
ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di &laqno;regolamento», siano adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Il ventesimo comma dell'art. 14 della
legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che il Ministro di
grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte
dagli ordini professionali, previo parere del Comitato
interministeriale dei prezzi.
_________________________________________________
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Delibera n. 77 del 10 giugno 1992
Tariffa professionale
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1981 del Ministero di grazia e
giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile
1981;
Viste le delibere consiliari n. 108 del 24 giugno 1988 e n. 111 del 20
ottobre 1988;
Visti i pareri forniti dai consigli provinciali ai sensi dell'art. 14,
lettera d), della legge n. 12/1979;
Vista la corrispondenza intercorsa con il Ministero di grazia e
giustizia e in particolare le lettere n. 1118 del 26 marzo 1991 del
Consiglio nazionale e la n. 7/68.6/2142 della Direzione generale degli
affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e
giustizia;
Vista la lettera n. 7/68.6/4424 del 2 giugno 1992 del Ministero di
grazia e giustizia con allegata la lettera di osservazioni del
Consiglio di Stato;
Considerata la necessità, ormai improcrastinabile, di aggiornare la
tariffa professionale in considerazione del fatto che la stessa risale
a undici anni or sono;
Considerata la opportunità di recepire nella loro interezza tali
osservazioni;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che
qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale:
di dare atto che, parimenti a voti
unanimi, sono approvati, previa lettura, i singoli articoli;
di dare atto che parimenti a voti
unanimi è approvato nella sua globalità il testo della tariffa
professionale che risulta composto da numero ventisette articoli, così
come trascritti in chiusura della presente delibera;
di dare atto infine che, parimenti a
voti unanimi, considerata l'urgenza, è stata approvata la immediata
esecutività.
SPETTANZE PER LE PRESTAZIONI
DOVUTE AI CONSULENTI DEL LAVORO
Titolo I
NORME GENERALI
Articolo 1.
Oggetto e carattere delle spettanze
1. La presente tariffa stabilisce i
criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la
liquidazione delle spese spettanti ai soggetti abilitati dall'art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per le prestazioni rese nel
territorio nazionale e, in quanto compatibili, per quelle rese
nell'ambito dei Paesi della Comunità europea e di tutti quei Paesi
che, in regime di reciprocità instaurano rapporti con la C.E.E.
Articolo 2.
Classificazione dei compensi
1. I compensi per le prestazioni
oggetto della presente tariffa si distinguono in onorari, indennità e
spese.
2. Gli onorari, di cui alle singole voci della presente tariffa, sono
fissi, variabili, a percentuale o commisurati al tempo.
Articolo 3.
Criteri generali di applicazione
1. La tariffa indica la misura minima e
massima degli onorari variabili e si applica con riguardo al valore,
alla complessità, all'urgenza nonché al luogo ed al tempo delle
prestazioni. Quando la tariffa indica un'unica misura, questa
corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si
ottiene con l'aumento del 70 per cento.
2. Gli onorari commisurati al tempo sono computati e dovuti in base ad
ora o frazione di ora, per tutto il tempo impiegato nell'interesse del
cliente.
Articolo 4.
Aumenti e riduzioni
1. Gli onorari e le indennità per
prestazioni di eccezionale importanza, complessità, difficoltà ed
urgenza possono essere aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi
accordi stipulati col cliente in forma scritta.
Articolo 5.
Obbligatorietà della tariffa
1. Le misure minime delle tabelle del
presente regolamento sono vincolanti per tutti i soggetti di cui
all'art. 1 della citata legge n. 12/ 1979, compresi quelli che rendono
servizi ai sensi del comma ultimo del medesimo art. 1.
Articolo 6.
Applicabilità della tariffa
1. La presente tariffa si applica anche
per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle
procedure concorsuali e alla liquidazione coatta amministrativa.
Articolo 7.
Valore delle prestazioni-Applicazione
analogica
1. Il valore della prestazione è
commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non è
determinabile, si applica la misura prevista per ciascuna prestazione
dalla presente tariffa. Se la prestazione non è espressamente prevista
da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci della tariffa, gli
onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci
che regolano prestazioni simili o analoghe. Qualora, in quest'ultimo
caso, vi sia manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario
previsto nella presente tariffa, l'onorario dovuto potrà essere
determinato con criteri e misure di equità, su conforme parere del
consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per
territorio.
Articolo 8.
Prestazioni professionali parziali
1. Sono dovuti per le prestazioni
professionali parziali, intendendosi per tali gli incarichi iniziati e
non portati a compimento per qualunque causa o quelli iniziati da
altri professionisti, oltre alle spese e indennità, gli onorari
corrispondenti all'opera svolta, compreso, nel secondo caso, il lavoro
preparatorio per una nuova o diversa impostazione.
Articolo 9.
Pluralità di professionisti
1. Quando un incarico è affidato ad un
collegio di professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario
per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di
appartenenza.
2. Se il collegio è composto esclusivamente da consulenti del lavoro,
l'onorario complessivo è costituito dall'onorario spettante ad un
singolo professionista, aumentato del 50 per cento per ogni componente
del collegio, oltre le spese e le indennità a ciascuno spettanti.
3. L'onorario così determinato è ripartito in parti uguali tra i
componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 10.
Concorso del cliente
1. Nel caso in cui il cliente svolga
direttamente la pratica, il consulente del lavoro incaricato di
assisterlo e di consigliarlo avrà diritto, oltre al rimborso delle
spese e alle indennità, a non meno della metà degli onorari relativi
alle prestazioni svolte.
2. Ove il cliente provveda direttamente alla elaborazione dei dati e
li sottoponga alla revisione e controllo del consulente del lavoro,
questi avrà diritto a non meno del 50 per cento degli onorari
previsti.
Articolo 11.
Pluralità di clienti
1. I compensi sono ridotti in misura
dal 20 per cento al 40 per cento nei confronti di ciascun cliente per
prestazioni identiche rese a più clienti che abbiano congiuntamente
conferito il relativo incarico.
Articolo 12.
Anticipi ed acconti
1.Il consulente del lavoro ha diritto
di chiedere anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti
sulle indennità e sugli onorari, con riguardo alla durata ed
all'importanza dell'incarico. Qualora tali anticipi ed acconti non
siano corrisposti, il consulente del lavoro ha facoltà di rinunziare
all'incarico, dandone comunicazione scritta al cliente mediante
lettera raccomandata da inviare non prima di quindici giorni dalla
richiesta.
Articolo 13.
Collaboratori del consulente del lavoro
1. Quando il consulente del lavoro,
nell'esecuzione dell'incarico, si avvale, sotto la propria direzione e
responsabilità, di collaboratori, sostituti o ausiliari di cui
all'art. 2232 del codice civile, le prestazioni di questi sono
remunerate come se svolte direttamente dallo stesso, salvo che non sia
diversamente disposto nella presente tariffa.
Articolo 14.
Cumulabilità
1. Le spese, le indennità e gli onorari
previsti dalla presente tariffa sono cumulabili tra loro, se non
diversamente stabilito dalla stessa, e sempre che non si determini
duplicazione di compensi.
Articolo 15.
Specifiche
1. Il consulente del lavoro deve
rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze recante
l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e degli onorari ed
indennità per sé e per gli altri collaboratori, sostituti od
ausiliari.
2. Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per
territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle
tabelle del presente regolamento. Esso può richiedere agli
interessati, per giustificati motivi da indicare in modo espresso,
copia delle specifiche.
Articolo 16.
Termine di pagamento delle parcelle
1. Trascorsi tre mesi dall'invio della
parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruità, in
caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al
tasso legale, la rivalutazione monetaria, così come fissato dalla
legge 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 17.
Regime di abbonamento
1. Il consulente del lavoro può
assumere in regime di abbonamento annuale gli adempimenti connessi
all'incarico professionale.
2. L'eventuale disdetta, da parte del cliente, deve essere comunicata
per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto
l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.
3. In caso di anticipato scioglimento del contratto, al consulente del
lavoro spetta un compenso pari all'80 per cento dei soli onorari per i
mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla
base dell'ultimo periodo di assistenza professionale, fatto salvo il
caso di cessazione di attività aziendale.
Articolo 18.
Norma transitoria
1. I compensi per le prestazioni
iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
tariffa e portate a compimento entro sei mesi sono regolati dalla
tariffa di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30
marzo 1981.
Titolo II
SPESE E INDENNITÀ
Articolo 19.
Spese
1. E' dovuto al consulente del lavoro
il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e
risultanti, in quanto possibile, da apposita documentazione. Sono in
particolare riconosciute le seguenti spese:
a) di scrittura a mano ed a macchina:
1) per ogni facciata dell'originale lire l.000
2) per ogni facciata di ciascuna copia e/o fotocopia lire 350
b) di viaggio: per trasferimenti fuori
della sede dello studio, il rimborso delle spese del servizio pubblico
di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo
privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base
alla tariffa ACI, con la maggiorazione, in tutti e due i casi, del 30
per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
c) di soggiorno: il rimborso delle
spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto in base alla
tariffa dell'albergo di prima categoria, con l'aumento del 15 per
cento per spese accessorie. E' altresì dovuto il rimborso delle spese
postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; gli stessi
criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico da parte di collaboratori, sostituti ed
ausiliari del consulente del lavoro;
d) generali di studio: le spese
generali di studio e le spese comunque non esattamente quantificabili
sono rimborsate nella misura del 15 per cento degli onorari e delle
indennità dovute.
Articolo 20.
Indennità
1. Al consulente del lavoro,
indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla
presente tariffa e sempre cumulativamente con essi, spettano le
seguenti indennità:
a) di trasferta e di assistenza dallo
studio:
1) nel luogo ove ha sede lo
studio:
per brevi accessi da lire 4.500 a lire 9.500
per mezza giornata da lire 18.500 a lire 35.000
per una giornata da lire 35.000 a lire 69.000
2) fuori dal luogo ove ha sede lo studio:
per brevi accessi da lire 18.500 a lire 35.000
per mezza giornata da lire 28.000 a lire 53.000
per una giornata da lire 46.000 a lire 88.000
I tempi di cui sopra sono commisurati
all'orario dello studio professionale;
b) di comunicazione: lettere,
telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno da
lire 2.000 a lire 4.500
c) di scritturazione: per
scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli
originali e per frontespizi:
1) a tipo descrittivo: (relazionale) da
lire 1.000 a lire 2.000
2) a tipo prospetto numerico da lire 1.000 a lire 4.500
3) per ogni facciata di copia successiva lire 700
d) di protocollo e formazione di
fascicoli:
1) per pratiche fuori abbonamento lire
14.000
2) per pratiche in abbonamento da lire 4.500 a lire 23.000
e) di archivio e custodia atti,
documenti, ecc. (l'indennità si intende imputabile per ogni anno o
frazione di anno):
1) per pratiche fuori abbonamento lire
9.500
2) per pratiche in abbonamento da lire 9.500 a lire 35.000
f) di ricerche d'archivio: per ricerche
di atti e documenti nel proprio archivio:
1) per i primi tre anni dall'inizio
della pratica (oltre alla sessione con il cliente, eventuale
corrispondenza e spedizione) da lire 7.000 a lire 16.000
2) successivamente ai primi tre anni, aumento del 20 per cento per
ciascun anno o frazione di anno;
g) di copie ed estratti:
per il rilascio di copie e di estratti
di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di
scritturazione) da lire 4.500 a lire 18.500
h) di visura:
per ispezioni di registri, atti e
documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti o simili,
diritto fisso (oltre a quanto previsto al punto a) del presente
articolo e nel successivo art. 21) da lire 4.500 a lire 9.500
i) di richiesta:
di documenti o certificati presso
uffici o privati (oltre a quanto previsto al punto a) del presente
articolo e nel successivo art. 21) da lire 4.500 a lire 9.500
l) di deposito e ritiro atti,
vidimazione, ecc.:
per deposito, richiesta, ritiro di
documenti, certificati, copie di atti, vidimazione registri o
documenti, legalizzazione ed altro (oltre a quanto previsto al punto
a) e nel successivo art. 21) da lire 4.500 a lire 9.500
m) di compilazione moduli denunce e
documenti:
per pratiche di previdenza sociale, di
malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali
(compreso gli estratti per rendite) da lire 3.000
a lire 15.000
per altre pratiche ed adempimenti da lire 3.000 a lire 15.000
n) di compilazione:
moduli di rilevazione statistica da
lire 7.000 a lire 35.000
per ciascun dipendente:
minimo lire 3.000
massimo lire 8.000
o) di determinazione di spettanze
particolari al personale dipendente e per ciascun dipendente:
minimo lire 5.000
massimo lire 20.000
p) di predisposizione conteggi inerenti
il trattamento retributivo di fine rapporto di lavoro, accantonamenti
o anticipazioni sullo stesso e per ciascun dipendente:
minimo lire 15.000
massimo lire 60.000
q) di rilevamento e predisposizione
dati connessi ad obblighi contabili ed extracontabili:
minimo lire 20.000
massimo lire 80.000
r) di disamina:
1) di corrispondenza, memorie e
documenti del cliente e della controparte (oltre agli onorari di
competenza): da lire 3.500 a lire 7.000
2) delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari di competenza): da
lire 3.500 a lire 7.000
s) di mandato:
per il mandato di rappresentanza del
cliente dinanzi ad uffici e commissioni diritto fissolire 4.500
t) di revisione parcelle:
per richiesta del parere e liquidazione
della parcella al consiglio provinciale, oltre alle sole spese: da
lire 20.000
a lire 60.000
u) di pagamenti:
per pagamenti di somme per conto del
cliente: l'1,00 per cento degli importi pagati con un minimo di lire
2.000
v) di intervento:
per intervento alle udienze quale
consulente tecnico, oltre alle indennità di cui al punto a): da lire
10.000 a lire 35.000.
Titolo III
ONORARI
Capo I
ONORARI A TEMPO
Articolo 21.
Onorari a tempo
1. Gli onorari a tempo sono commisurati
al tempo impiegato per la relativa prestazione e sono computati e
dovuti, in base alle ore e frazioni di ore, per tutto il tempo speso
nell'interesse del cliente.
2. Gli onorari a tempo pieno, quando non costituiscono di per sé
l'onorario principale, sono cumulabili con questo.
3. L'onorario per ogni ora di prestazione è di lire 18.000. Le ore non
possono superare il numero di otto in una stessa giornata. Per le
prestazioni compiute in condizione di particolare disagio e di urgenza
detti onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento.
Capo II
ONORARI PER
PRESTAZIONI Dl CONCETTO E Dl ATTUAZIONE
Articolo 22.
Onorari per prestazioni di concetto e
di attuazione
1. Per le prestazioni di concetto e di
attuazione sottospecificate spettano al consulente del lavoro i
seguenti onorari, riferiti a prestazioni di durata normale.
Per quelle di maggior durata gli onorari sono maggiorati a
discrezione.
a) Interventi personali:
1) consultazione, con esame e
definizione della pratica senza seguito:
minimo lire 25.000
massimo lire 135.000
2) sessione informativa con il cliente
o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:
minimo lire 20.000
massimo lire 45.000
3) sessione informativa con il cliente
o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora:
minimo lire 18.000
massimo lire 33.000
4) congressi e conferenze (riunioni con
più parti aventi interessi in comune):
minimo lire 25.000
massimo lire 90.000
5) congressi e conferenze (riunioni con
più parti aventi interessi in contrasto):
minimo lire 65.000
massimo lire 130.000
6) interventi per assistenza e
discussioni avanti autorità e commissioni amministrative e del lavoro:
minimo lire 65.000
massimo lire 230.000
7) interventi, assistenza e discussioni
presso istituti previdenziali ed assistenziali, enti e uffici pubblici
e privati:
minimo lire 45.000
massimo lire 230.000
2. Per interventi a mezzo telefono, gli
onorari di cui ai punti 1), 2), 3) possono ridursi fino al 75 per
cento in relazione a contenuto e durata della comunicazione.
3. Per interventi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7) è escluso
il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e
delle difficoltà che la prestazione richiede.
a) Prestazioni tecniche varie:
1) esame e studio della pratica e di
documenti:
minimo lire 20.000
massimo lire 160.000
2) ricerche in archivi pubblici e
privati e ispezioni di luoghi:
minimo lire 20.000
massimo lire 110.000
3) pareri scritti, preparazione di
atti, esposti, ricorsi e memorie che non importino particolare studio:
minimo lire 30.000
massimo lire 65.000
che importino particolare studio:
minimo lire 65.000
massimo lire 130.000
4) compilazione di moduli informativi o
statistici di rilevamento semplice:
minimo lire 10.000
massimo lire 45.000
di rilevamento complesso:
minimo lire 45.000
massimo lire 150.000
5) redazione di moduli e dichiarazioni
conseguenti agli obblighi del datore di lavoro come sostituto di
imposta:
per moduli individuali:
minimo lire 7.000
massimo lire 25.000
per moduli cumulativi, diritto fisso:
minimo lire 20.000
massimo lire 45.000
per ciascun dipendente oltre il primo e fino a 10:
minimo lire 4.500
massimo lire 9.500
per ciascun dipendente da 11:
minimo lire 3.500
massimo lire 7.000
6) determinazione di spettanze
particolari al personale dipendente e predisposizione di dati
contabili ed extracontabili per ciascun dipendente:
minimo lire 10.000
massimo lire 35.000
7) quantificazione di spettanze
relative al trattamento di fine rapporto, accantonamenti o
anticipazioni sullo stesso, per ciascun dipendente:
minimo lire 35.000
massimo lire 160.000
Capo III
ONORARI PER
PRESTAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 23.
Inquadramenti ed iscrizioni
1. Per l'inquadramento e l'iscrizione
dei soggetti obbligati presso istituti ed enti vari, spettano al
consulente del lavoro i seguenti onorari:
a) aziende industriali, del credito,
delle assicurazioni e similari; studi professionali, servizi, aziende
commerciali, pubblici esercizi e similari; aziende artigiane ed altre
piccole aziende; aziende agricole e similari; proprietari di
fabbricati, enti pubblici e soggetti non compresi nelle precedenti
voci; per ogni ente, sede o dipendenza cui è richiesta la procedura:
minimo lire 70.000
massimo lire 140.000
b) servizi domestici e similari:
minimo lire 20.000
massimo lire 45.000
Articolo 24.
Amministrazione del personale
1. Al consulente del lavoro spettano i
seguenti onorari per gli adempimenti relativi alla amministrazione del
personale, da calcolare in rapporto al numero dei dipendenti (tabella
A) o sull'importo globale lordo delle retribuzioni virtuali di computo
per il T.F.R. (tabella B) e per ciascun dipendente.
Tabella A
Minimo Massimo
per numero 1 dipendente lire 35.000 lire 60.000
da numero 2 a 5 dipendenti lire 22.000 lire 46.000
da numero 6 a 10 dipendenti lire 17.000 lire 38.000
da numero 11 a 50 dipendenti lire 13.000 lire 30.000
oltre 50 dipendenti lire 9.500 lire 23.000
Tabella B>
Minimo Massimo
per numero 1 dipendente 3,50 7,00 per cento
da numero 2 a 5 dipendenti 2,20 6,50 per cento
da numero 6 a 10 dipendenti 1,70 5,00 per cento
oltre 11 dipendenti 1,50 4,00 per cento
2. Gli onorari di cui sopra si
intendono riferiti a periodi retributivi mensili ed in abbonamento
annuale.
Capo IV
ONORARI PER
PRESTAZIONI PARTICOLARI
Articolo 25.
Onorari per funzioni particolari
1. Per lo svolgimento delle funzioni
qui di seguito descritte spettano al consulente del lavoro i seguenti
onorari:
a) assistenza ai datori di lavoro in
sede di visite ispettive o di accertamenti:
interventi fino a n. 10 dipendenti:
minimo lire 45.000
massimo lire 170.000
interventi da n. 11 fino a n. 25 dipendenti:
minimo lire 70.000
massimo lire 230.000
interventi da n. 26 fino a n. 50 dipendenti:
minimo lire 90.000
massimo lire 300.000
interventi oltre n. 50 dipendenti:
minimo lire 150.000
massimo lire 450.000
In caso di ispezione in forma
congiunta, intendendosi per tali quelle eseguite da ispettori di più
organismi preposti, il consulente del lavoro ha diritto ad un aumento
fino al 30 per cento sull'onorario sopra previsto.
b) Consulenza ed assistenza per la
rateizzazione di contributi: gli onorari si calcolano in ragione
dell'1,50 per cento sulla somma rateizzata, con un minimo di lire
60.000.
c) Consulenza ed assistenza per la
riduzione di sanzioni civili, penalità e similari: gli onorari si
calcolano in ragione del 2 per cento sulla riduzione ottenuta, con un
minimo di lire 60.000.
d) Assistenza e consulenza nelle
controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese
le procedure arbitrali, gli onorari si calcolano in ragione di un
minimo del 2 per cento e di un massimo del 7 per cento sulle somme
liquidate, con un minimo di lire 100.000.
Articolo 26.
Adempimenti e funzioni rientranti nella
competenza
del consulente del lavoro non contemplati negli articoli precedenti
1. Per la consulenza ed assistenza
fornita per:
a) selezione e ricerca di personale:
minimo lire 300.000
massimo lire 2.000.000
nonché per ogni persona selezionata
minimo lire 20.000
massimo lire 60.000
b) analisi dei costi in materia di
lavoro per unità lavorativa:
minimo lire 30.000
massimo lire 60.000
c) partecipazione alla predisposizione
e stesura di contratti di lavoro:
minimo lire 150.000
massimo lire 400.000
d) interventi in materia di prevenzione
infortuni, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente:
minimo lire 100.000
massimo lire 300.000
e) formulazione di contratti, atti di
denuncia e similari:
con carattere di semplice rilevamento:
minimo lire 45.000
massimo lire 200.000
con carattere di concetto e interpretazione di leggi e disposizioni:
minimo lire 100.000
massimo lire 400.000
f) certificazioni e analisi di voci
relative al costo del lavoro ed ogni altra certificazione attribuita
dalle norme alla specifica competenza professionale:
minimo lire 100.000
massimo lire 300.000
Titolo IV
Articolo 27.
Prestazioni amministrative, contabili e
tributarie
1. Per le prestazioni di rappresentanza
e patrocinio in materia tributaria, così come per quelle di consulenza
ed assistenza non riservate per legge, si applicano le corrispondenti
voci della tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali.
Roma, 10 giugno 1992
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